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Normattiva - Il portale della legge vigente

--> --> ORDINANZA 2 ottobre 1987, n. 416 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 2 ottobre 1987, n. 416 Modificazione all'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti suini. (GU n.237 del 10-10-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, e successive modifiche; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475; Vista l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987; Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987; Ritenuto necessario disciplinare, nelle province nelle quali è stata resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei suini, l'afflusso dei suini provenienti dalle altre province italiane e in importazione dai Paesi terzi allo scopo di consentire alle unità sanitarie locali di programmare in tempo utile e di attuare nei termini prescritti gli interventi immunizzanti previsti dalla ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, sopracitata; Ordina: Art. 1 All'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313, citata in premessa, è aggiunto il seguente comma: "Agli stessi fini, coloro che intendono introdurre suini negli allevamenti siti nelle province di cui all'art. 1 della presente ordinanza, suini provenienti dalle altre province italiane o importati dall'estero devono comunicare alla unità sanitaria locale competente per territorio, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data di arrivo ed il numero degli animali da sottoporre all'intervento vaccinale di cui alla lettera D) del precedente art. 2". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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