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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418 Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (GU n.239 del 13-09-1974 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-11-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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