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LEGGE 6 agosto 1975, n. 418 - Normattiva

LEGGE 6 agosto 1975, n. 418 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 agosto 1975, n. 418 Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana. (GU n.230 del 29-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-9-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di lire 3.

  1. L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre
  2. Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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