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LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420 - Normattiva

LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420 ultimo aggiornamento all'atto: 02/03/2001 --> Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali. note: Entrata in vigore della legge: 20-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001) (GU n.284 del 05-12-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4 5agg.1 orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-12-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e composizione della Consulta 1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare. 2. La Consulta è composta da:

  1. a)tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;
  2. b)il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;
  3. c)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  4. d)il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. 3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.