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LEGGE 1 agosto 1978, n. 428 - Normattiva

LEGGE 1 agosto 1978, n. 428 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 agosto 1978, n. 428 Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria. (GU n.225 del 12-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978. Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c),

  1. d)ed
  2. e)della legge 6 giugno 1975, n. 172. Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera
  3. f)dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni. La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonché i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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