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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 429 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 429 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 429 Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo. (GU n.224 del 16-08-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-8-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Nello statuto dell'Istituto universitario di Bergamo il testo dell'art. 16 è soppresso e sostituito con il seguente nuovo testo: Art. 16. - Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e l'interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 108 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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