Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 12 agosto 1997, n. 429 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997 (GU n.292 del 16-12-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria; Visto l'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini; Considerata la necessità di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica; Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ha sostituito la commissione centrale prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 18 settembre 1996; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 novembre 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.