Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1998 (GU n.291 del 14-12-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I COSTITUZIONE 1 Capo II MODALITÀ ORGANIZZATIVE 2 3 4 5 6 Capo III MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 7 8 Capo IV SPESE DI FUNZIONAMENTO 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-12-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione e all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992, che istituisce tra gli organi centrali del servizio nazionale della protezione civile la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 5 novembre 1992; Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1993, concernente l'individuazione e la disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio e di prevenzione; Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 gennaio 1991, n. 85; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento economico di missione; Ritenuto di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento; Considerata l'opportunità, secondo le indicazioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di articolare la Commissione in sezioni a base interdisciplinare per l'analisi dei problemi relativi ai singoli rischi che comportano misure di protezione civile; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997; Considerata la necessità, in adesione a quanto formulato dal Consiglio di Stato, di prevedere un abbassamento del quorum strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse alle situazioni di emergenza; Considerato altresì che la formulazione del presente provvedimento garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnicoscientifica indispensabili ad affrontare la gestione dell'emergenza e che il numero dei componenti delle singole sezioni è da ritenere congruo, data la complessità delle singole materie trattate; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile per tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". - La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.