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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43 ultimo aggiornamento all'atto: 29/01/2014 --> Divieto delle associazioni di carattere militare. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014) (GU n.40 del 17-02-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948: Art. 1 Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi. Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

(3)(
(2)) ------------- AGGIORNAMENTO
(3)Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 297) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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