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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431 - Normattiva

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431 Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n.

  1. note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991 (GU n.11 del 14-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  2. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma
  4. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.
  5. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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