cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 giugno 1964, n. 433 ultimo aggiornamento all'atto: 23/07/1965 --> Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1965) (GU n.158 del 30-06-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con decorrenza dal 10 ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite: per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali; per il coniuge, lire 894 settimanali per ciascun ascendente, lire 435 settimanali. Le misure predette sono elevate con effetto dal 1 aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.