← Italia

LEGGE 28 marzo 1968, n. 435 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1968, n. 435 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 435 Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana. (GU n.101 del 20-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 1. - È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi. Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonché all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi. Articolo 2. - Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse. Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi. I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale. Articolo 3. - Il consorzio è retto da una assemblea composta:

  1. a)dal presidente del consorzio;
  2. b)da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
  3. c)da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara;
  4. d)da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio;
  5. e)da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica. I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Articolo 4. - L'assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Articolo 6. - L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.