LEGGE 13 maggio 1952, n. 438 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 maggio 1952, n. 438 Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1952, numero 114, che proroga il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" (F.I.M.), istituito col decreto legislativo 8 settembre 1947, n.
- (GU n.112 del 14-05-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-5-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, che proroga il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" (F.I.M.) istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 88, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, la data del 30 giugno 1952 è sostituita da quella del 30 giugno
- Dopo l'art. 1 è inserto il seguente: Art. 1-bis. - Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - SCELBA - RUBINACCI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi