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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. 44 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. 44 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. 44 ultimo aggiornamento all'atto: 30/05/1984 --> Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 30 maggio 1984, n. 175 (in G.U. 30/05/1984, n.147). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1984) (GU n.91 del 31-03-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione; Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati; Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000; Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000; Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa; Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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