ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/2014 --> Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo. note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014) (GU n.298 del 23-12-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)) . 2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. 3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. 4. La parte dell'eccedenza riportata che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed eoggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.