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LEGGE 29 ottobre 1987, n. 450 - Normattiva

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 450 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 ottobre 1987, n. 450 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. (GU n.257 del 03-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

  1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,"; al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fino al termine indicato al comma 1,"; al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno."; al comma 4, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e sono". All'articolo 2: al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,"; al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino a: "la propria decisione," sono sostituite dalle seguenti: "notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,". L'articolo 4 è soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre
  4. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 novembre
  5. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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