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DECRETO 18 luglio 1996, n. 454 - Normattiva

DECRETO 18 luglio 1996, n. 454 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 18 luglio 1996, n. 454 Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie. note: Entrata in vigore del decreto: 15/9/1996 (GU n.204 del 31-08-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-9-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973, con il quale è stato autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli; Ritenuta l'opportunità di disciplinare il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre

  1. Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 30 maggio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1
  2. È consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti.
  3. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy.
  4. La dose complessiva di cui al comma 2 può essere somministrata in più volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo.
  5. Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non può essere effettuato una seconda volta. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente: "Art.
  6. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il decreto ministeriale 30 agosto 1973 prevede il trattamento con raggi gamma di patate, cipolle ed agli e fissa anche la dose di radiazione assorbita che deve essere non superiore a 15.000 rads e non inferiore a 7.500 rads. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il D.M. 30 agosto 1973 v. nelle note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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