lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 455 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.230 del 18-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-9-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso: Art. 63 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma: "Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 64 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma: "Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 65 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma: "Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 66 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente comma: "Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 81 - il testo del secondo comma dell'art. 81 è soppresso e sostituito con il seguente: "Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, zoologia, botanica, fisiologia generale, nonché l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 147 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.