LEGGE 29 ottobre 1987, n. 456 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 ottobre 1987, n. 456 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri. (GU n.260 del 06-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986". L'articolo 6 è soppresso. All'articolo 8, al comma 1, le parole: "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 7". L'articolo 15 è soppresso.
- Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n.
- La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre
- Il testo del decreto-legge coordinata con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 novembre
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