DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 457 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 457 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma "aeque principaliter", della Parrocchia di San Lorenzo a Montauto con la Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro a Racciano, entrambe nel comune di San Gimignano (Siena). (GU n.161 del 03-07-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 18-7-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1 novembre 1963, relativo all'unione temporanea, nella forma "aeque principaliter", della Parrocchia di San Lorenzo a Montauto con la Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro a Racciano, entrambe nel comune di San Gimignano (Siena). Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 194 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n.
- - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi