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LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 - Normattiva

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2021 --> Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021) (GU n.218 del 23-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTIPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1 2 3agg.1 orig. 4 5 6 7 TITOLO II INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPOINDETERMINATO 8agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 bis 9 10 11 12 13 14agg.1 orig. 15 16 17 18 19 20orig. 21 22 23 24 TITOLO III TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 25agg.1 orig. 26 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-9-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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