icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46 ultimo aggiornamento all'atto: 19/07/1972 --> Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972) (GU n.47 del 24-02-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11orig. 12agg.1 orig. 13 14 15 16 17 18orig. 19orig. 20 21 22 23 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-3-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età. I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al Compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età. Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio. Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici. La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile. A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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