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LEGGE 8 agosto 1972, n. 462 - Normattiva

LEGGE 8 agosto 1972, n. 462 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 1972, n. 462 ultimo aggiornamento all'atto: 23/08/1973 --> Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1973) (GU n.218 del 23-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-9-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

(1)(
(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973. " --------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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