Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463 Impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate. (GU n.263 del 10-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, con particolare riferimento all'art. 55; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernente determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità; Ritenuto che l'impiego di zuccheri in piccole quantità nella produzione di carni preparate comunque conservate contribuisce al miglioramento della tecnologia e delle caratteristiche organolettiche di tali prodotti; Ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego di zuccheri, subordinandone l'utilizzazione all'osservanza di determinate condizioni di impiego, nonché di indicazioni da riportare sul prodotto finito; Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 È consentito nella produzione di carni preparate comunque conservate l'impiego di zuccheri alimentari limitatamente al saccarosio, al lattosio, al destrosio ed al fruttosio o a loro miscele. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il testo dei commi dell'art. 55 del R.D. n. 3298/1928, direttamente interessati dal presente decreto, è il seguente: "Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.