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LEGGE 4 agosto 1978, n. 467 - Normattiva

LEGGE 4 agosto 1978, n. 467 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 agosto 1978, n. 467 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati. (GU n.233 del 22-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000. All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000; è aggiunto, in fine, il seguente comma: Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia. All'articolo 4: il secondo comma è soppresso; al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite con le seguenti: nel precedente comma; la parola: inesatti, è sostituita con le seguenti: infedeli o incompleti; la cifra: 20.000, è sostituita con la seguente: 10.000; il quinto comma è sostituito con il seguente: Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - ROGNONI - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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