cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 gennaio 1968, n. 47 ultimo aggiornamento all'atto: 04/12/1973 --> Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1973) (GU n.42 del 16-02-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime. I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione. Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.