← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 472 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 472 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 472 Revoca dalla dichiarazione di zone di endemia malarica Comuni della provincia di Verona. (GU n.135 del 14-06-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-6-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visti i regi decreti 22 febbraio 1903, n. 80, 11 giugno 1903, n. 238, 28 gennaio 1904, n. 38 e 31 ottobre 1904, n. 613, con i quali vennero delimitate le zone di endemia malarica della provincia di Verona, in tutti i territori comunali di: Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Castagnaro, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Boveredo di Guà, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea; Vista la proposta, di revoca, totale della dichiarazione di zona inalarica per i suddetti Comuni avanzata dal Prefetto di Verona, previo parere favorevole motivato del Consiglio sanitario provinciale; Sulla proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: I regi decreti 22 febbraio 1903, n. 80; 11 giugno 1903, n. 238; 28 gennaio 1904, n. 38; 31 ottobre 1904, n. 613, con i quali vennero dichiarate le zone di endemia malarica in provincia di Verona, nei territori dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Castagnaro, Cerca, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Nogarole Bocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorga, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea, sono revocati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1955 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 26. - CARLOMAGNO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.