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LEGGE 22 luglio 1982, n. 472 - Normattiva

LEGGE 22 luglio 1982, n. 472 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 luglio 1982, n. 472 ultimo aggiornamento all'atto: 30/06/1990 --> Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1990) (GU n.204 del 27-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-7-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

(1)(
(2)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 8 ottobre 1984, n. 688 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, è elevato da diciotto a trentasei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 23 giugno 1990, n. 166 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da trentasei a quarantotto mesi". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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