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LEGGE 18 giugno 1973, n. 475 - Normattiva

LEGGE 18 giugno 1973, n. 475 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 giugno 1973, n. 475 ultimo aggiornamento all'atto: 29/03/2025 --> Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno

  1. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2025) (GU n.210 del 14-08-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. Allegati Convenzione TITOLO I RICOSTRUZIONE DELLA LINEA art. 1orig. art. 2orig. art. 3orig. art. 4orig. art. 5orig. art. 6orig. art. 7orig. art. 8orig. art. 9orig. TITOLO II ESERCIZIO DELLA LINEA art. 10orig. art. 11orig. art. 12orig. art. 13orig. art. 14orig. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI art. 15orig. art. 16orig. art. 17orig. art. 18orig. art. 19orig. art. 20orig. art. 21orig. Allegato I art. 1orig. art. 2orig. art. 3orig. art. 4orig. art. 5orig. art. 6orig. Allegato II Allegato IIorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-3-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno
  2. (

(1)) ------------ AGGIORNAMENTO
(1)La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, è abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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