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LEGGE 10 agosto 1981, n. 475 - Normattiva

LEGGE 10 agosto 1981, n. 475 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 agosto 1981, n. 475 ultimo aggiornamento all'atto: 15/12/2010 --> Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010) (GU n.224 del 17-08-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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