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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476 - Normattiva

LEGGE 19 novembre 1987, n. 476 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 novembre 1987, n. 476 ultimo aggiornamento all'atto: 10/09/2018 --> Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018) (GU n.275 del 24-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7 TITOLO II ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-9-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

  1. a)alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
  2. b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)) . 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)) . 3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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