erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 479 ultimo aggiornamento all'atto: 31/10/1994 --> Provvidenze a favore della pesca marittima. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994) (GU n.108 del 29-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4 TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO 5 6 7orig. 8orig. 9 10 11orig. 12 13 14 15 TITOLO III INTERVENTI ASSISTENZIALI 16 TITOLO IV RICERCA TECNOLOGICAE VIGILANZA SULLA PESCA D'ALTURA 17agg.1 orig. 18orig. TITOLO V CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERIPREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA 19 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.