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LEGGE 28 marzo 1968, n. 479 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 479 ultimo aggiornamento all'atto: 31/10/1994 --> Provvidenze a favore della pesca marittima. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994) (GU n.108 del 29-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4 TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO 5 6 7orig. 8orig. 9 10 11orig. 12 13 14 15 TITOLO III INTERVENTI ASSISTENZIALI 16 TITOLO IV RICERCA TECNOLOGICAE VIGILANZA SULLA PESCA D'ALTURA 17agg.1 orig. 18orig. TITOLO V CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERIPREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA 19 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. (

(3)) --------------- AGGIORNAMENTO
(3)La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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