Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 novembre 1992, n. 479 Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni. note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1992 (GU n.295 del 16-12-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-12-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso. 2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.". 2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983. 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.". 3. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legis- lative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.P.R. n. 723/1965 approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione. - Il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983. - Il testo dell'art. 14 (Esenzioni all'importazione), paragrafo 1, della sesta direttiva CEE n. 77/388 (in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 145 del 13 giugno 1977), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, è il seguente: "1) Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.