LEGGE 1 marzo 1985, n. 48 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 1985, n. 48 Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti. (GU n.54 del 04-03-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-3-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
- I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo
- Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre
- Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio
- Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16, ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: "15 aprile".
- Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
- La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTE Nota al comma 1: - Il testo del decreto-legge n. 853/1984, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio
- Nota al comma 3: - Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge n. 853/1984, come modificato dalla presente legge: "
- I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno
- L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi