icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 1 agosto 1996, n. 481 Regolamento concernente lo scomputo delle imposte straordinarie sul patrimonio netto delle società cooperative e loro consorzi dall'imposta sul patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa. note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1996 (GU n.217 del 16-09-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-10-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con il quale è stato stabilito che le società cooperative e loro consorzi sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 ottobre 1994, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, precedentemente esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; Visto il comma 2 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale è stata istituita, per i predetti soggetti, un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla data del 1 ottobre 1994, in ragione dell'1,15 per cento dell'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992; Visto il comma 5 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale è stato previsto che, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione ivi contenuta ai fini dello scomputo, dall'imposta straordinaria, dell'imposta sul patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-3304 del 10 giugno 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le società cooperative e loro consorzi, che in data anteriore al 1 ottobre 1994 hanno versato l'imposta sul patrimonio netto delle imprese includendo nella base imponibile le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono computare in diminuzione la parte di imposta relativa a tali riserve, salvo che non ne sia stato chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'imposta straordinaria sul patrimonio netto, istituita dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904". - Si riporta l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". - Si riporta il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è, il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.