ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 483 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano. (GU n.189 del 16-08-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-8-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 8 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono inseriti i seguenti insegnamenti: informatica giuridica; ordinamento giudiziario. L'art. 9, concernente norme per l'esame di laurea, è soppresso e sostituito come segue: Art. 9 - L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema precedentemente approvato dal professore della materia. La facoltà potrà deliberare che alla discussione della tesi si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, parimenti approvato dal professore della materia. La dissertazione in quadruplice copia e l'eventuale sottotesi in triplice copia debbono essere depositate in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 342 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.