LEGGE 30 luglio 1973, n. 484 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 luglio 1973, n. 484 ultimo aggiornamento all'atto: 12/11/1988 --> Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1988) (GU n.213 del 18-08-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 5 6 7orig. 8 9 10 11 12 13 14 15orig. 16 17 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859). Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera
- c)dell'articolo 13, il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti: Articolo 12, secondo comma: "La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento". Articolo 13, lettera c): "Indennità accessorie e speciali nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute". Articolo 14, primo comma: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale". Articolo 14, ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età". Articolo 22: "Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento: 1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione ((obbligatoria o obbligatoria e volontaria)) al Fondo, qualunque sia l'età; 2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; 3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati: Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:
- a)che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
- b)che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto". Articolo 25, primo e secondo comma: "La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto
- b)e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta". Articolo 29, primo e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:
- a)abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
- b)non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio. La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a: 80 per cento con il concorso di un figlio; 100 per cento con il concorso di due o più figli". Articolo 30, primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento per un solo figlio; 80 per cento per due figli; 100 per cento per tre o più figli". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi