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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485 - Normattiva

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485 Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo. note: Entrata in vigore della legge: 29-1-1999 (GU n.10 del 14-01-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-1-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonche' dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. 2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a)assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attivita' di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;
  2. b)determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilita' specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
  3. c)fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
  4. d)definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;
  5. e)dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
  6. f)fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
  7. g)dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
  8. h)assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonche' del personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;
  9. i)prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto;
  10. l)salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformita' del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessita' di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorita' portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi piu' gravi;
  11. m)individuare nell'autorita' portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, puo' essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. 3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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