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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 ultimo aggiornamento all'atto: 27/12/2006 --> Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006) (GU n.109 del 30-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLODELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6orig. 7 8 9 10 11orig. 12 13 14agg.2 agg.1 orig. 15 16orig. 17 18orig. 19 20agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21agg.1 orig. 22orig. 23 24 25 TITOLO II FINANZIAMENTI 26 27 28orig. 29orig. 30 TITOLO III DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIEDI LAVORATORI 31orig. 32 33orig. TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE 34 35 36orig. 37 38 39 40orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 41 42 Allegati Tabelle Tabelleagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.(

(7)) --------------- AGGIORNAMENTO
(7)La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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