i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 27 novembre 2001, n. 491 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. (GU n.95 del 23-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-5-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società; Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6 dicembre 1999, ai sensi del predetto articolo 10 - a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei conti, Ufficio atti di Governo; Considerato che è sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e società, o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1999 è da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001; Adotta il segue regolamento: Art. 1 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora indicato come Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. 2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è riportato in "note alle premesse". Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.