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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496 Modificazione al terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni. (GU n.167 del 24-07-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 8-8-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; Visto l'art. 13 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1946, n. 9; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è modificato come segue: "Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessità, può indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purché non indica più di un concorso ed esame in ciascun anno solare. "I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonché le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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