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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498 - Normattiva

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498 ultimo aggiornamento all'atto: 09/10/2023 --> Interventi urgenti in materia di finanza pubblica. note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023) (GU n.304 del 29-12-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3 4 5 6 7orig. 8agg.1 orig. 9orig. 10 11agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.1 orig. 13orig. 14 15 16 17 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-9-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

  1. a)legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
  2. b)legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
  3. c)legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità";
  4. d)legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante "Disposizioni in materia di trasporti", limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;
  5. e)articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)", limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;
  6. f)articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente "Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere
  7. a)e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi. 3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere
  8. a)e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito. 4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11". 5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993. 7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993. 9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno. 10. I contributi di cui al primo comma, lettere
  9. b)e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione. (

(7))
  1. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1 gennaio
  2. ----------------- AGGIORNAMENTO
(7)La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 424 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.")". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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