erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 luglio 1966, n. 499 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.166 del 08-07-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-7-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 le parole: "prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357", sono sostituite dalle parole: "in attuazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357", e le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "tre anni". All'articolo 3 è aggiunto il seguente capoverso: "Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata". Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis: "All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aggiunto il seguente comma: " Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonché quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto "". All'articolo 5, terzo capoverso, le parole: "a 200 mila lire" sono sostituite dalle parole: "a 400 mila lire". All'articolo 7 è premesso il seguente comma: "Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente: " Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata "". All'articolo 8, in tutto il primo capoverso la parola "abitazioni" è sostituita dalle parole "unità immobiliari". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - PRETI - MANCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - PIERACCINI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.