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DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 5 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 5 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 5 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Trattamento economico dei prefetti a riposo per ragioni di servizio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.20 del 26-01-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-1-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Articolo unico Ai prefetti collocati a riposo per ragioni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1948, oltre ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni, è concesso nel caso in cui essi abbiano diritto a pensione, fino al compimento del 65° anno di età ovvero fino alla data in cui avrebbero raggiunto i 40 anni di effettivo servizio, e comunque per non oltre due anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra il trattamento di attività a titolo di stipendio e di indennità di carovita (comprese le eventuali quote complementari), in effettivo godimento alla data del collocamento a riposo, ed il trattamento di quiescenza liquidato. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 114. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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