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LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5 - Normattiva

LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5 Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana. note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1990 (GU n.17 del 22-01-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-1-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n.
  2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n.
  3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 8 della legge n. 205/1985 ("Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana") è il seguente: "Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato di riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento". Nota all'art. 1, comma 2: La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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