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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50 - Normattiva

LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50 ultimo aggiornamento all'atto: 02/01/1989 --> Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989) (GU n.56 del 26-02-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-1-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto è costituito:

  1. a)dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;
  2. b)da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
  3. c)dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
  4. d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".(

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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