← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1984, n. 50 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1984, n. 50 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1984, n. 50 Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi. (GU n.94 del 04-04-1984 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-7-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 35, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Ritenuta l'opportunità di dettare norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, che tengano conto anche della risoluzione A. 212 (VII) della Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.) relativa al codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa; Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della sanità; EMANA il seguente decreto: Articolo unico È approvato l'accluso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1984 PERTINI CRAXI - CARTA - SCALFARO - ALTISSIMO - SIGNORILE - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984 Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 25 articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.