erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 5 marzo 2009, n. 50 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana. (09G0059) note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2009 (GU n.115 del 20-05-2009) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-6-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana; Viste le leggi di contabilità generale dello Stato; Considerata l'opportunità di incoraggiare una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero attraverso l'istituzione di nuove cattedre ed il mantenimento di quelle esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione; Considerata l'opportunità di incoraggiare la frequenza di corsi di lingua e cultura italiane organizzati da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto i corsi stessi; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2690 denominato «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana»; Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999 con cui il capitolo 2690 è stato rinominato capitolo 2620; Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, con cui la denominazione del capitolo 2620 è stata così integrata: «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonché alle Scuole Europee per la creazione e il funzionamento di sezioni italiane»; Vista la legge di bilancio n. 298 del 27 dicembre 2006 con cui il capitolo 2620 è stato rinominato 2619 p. g. 2; Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura; Considerata l'opportunità di tener conto, ai fini della obiettiva valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari; Visto il comma 5 del già richiamato articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere reso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 267/0427200 del 2 dicembre 2008, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativi diretti a favore delle istituzioni suddette accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operasse in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, S.O.: «Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.