cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 ultimo aggiornamento all'atto: 11/11/2024 --> Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024) (GU n.20 del 26-01-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9agg.2 agg.1 orig. 10agg.1 orig. 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((...)) salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.)) ------------- AGGIORNAMENTO
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.