ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.59 del 02-03-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3orig. 3 bis 4orig. 5agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6orig. 6 bis 7agg.2 agg.1 orig. 8orig. 9agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10 11agg.2 agg.1 orig. 12agg.1 orig. 13orig. 13 bis 14orig. 15orig. 16 17orig. 18orig. 19 20 21orig. 22orig. 23orig. 23 bisorig. 23 terorig. 23 quater 23 quinquies 23 sexies 24orig. 25orig. 25 bis 25 ter 25 quater 25 quinquies 25 sexies 25 septies 26 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-4-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, recante la disciplina della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la cui conversione in legge non appare possibile nei prescritti termini costituzionali; Considerato che permangono i motivi di straordinaria necessità ed urgenza che hanno determinato l'adozione del citato decreto-legge; Ravvisata la necessità di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle norme in esso contenute, inserendovi anche le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al commissario per le zone terremotate dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art. 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali. I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi. Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto. Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.